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Home >Consigli di viaggio > Quali sono i diritti dei passeggeri di un aereo
26 July 2022
Lo sapete che quando viaggiate in aereo avete dei diritti che le aziende, come per esempio le compagnie aeree, non possono ignorare?
Si chiamano “Diritti dei Passeggeri” e spesso sono ignorati dalle persone, ma conoscerli è fondamentale, soprattutto al giorno d’oggi.
In questo articolo, abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza su quelli che sono “I diritti del passeggero”, parlando, in termini molto semplici, della loro regolamentazione e che cosa prevedono.
Per approfondimenti, e per restare sempre aggiornati sull’argomento, potete visitare il sito -> https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri
1 . Diritti del passeggero in caso di imbarco negato
2 . In quali situazioni si applicano le tutele previste in caso di negato imbarco
3 . In quali situazioni non si applicano le tutele previste in caso di negato imbarco
4 . Diritti del passeggero in caso di cancellazione del volo
5 . Diritti del passeggero in caso di ritardo prolungato del volo
6 . Quando si ha diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo
7 . Obbligo di informativa in caso di disservizi
8 . Normativa diritti dei passeggeri: leggi e fonti
9 . Che cosa è l’ENAC
Come riportato sul sito dell’ENAC, si parla di Negato Imbarco quando al passeggero non viene permesso di prendere il proprio aereo, nonostante si sia presentato in orario al gate e in possesso di un regolare biglietto.
In questi casi, la normativa europea Reg. 261/2004, art. 4 tutela i viaggiatori.
Bisogna però tener presente che le compagnie aeree possono negare l’imbarco per:
In una condizione di “Negato imbarco”, la compagnia deve verificare se qualcuno, trai passeggeri del volo, è disposto a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Nel caso in cui questa strada non sia praticabile, il passeggero ha diritto a una compensazione economica, come stabilito dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04.
L’ammontare della compensazione dipende dalla distanza in km percorsa e dal tipo di tratta, se intracomunitaria o extracomunitaria. Di seguito una pratica tabella presente anche sul sito delle’ENAC.
Inoltre, si segnala che il passeggero può scegliere tra le seguenti forme di rimborso:
Al passeggero cui viene negato l’imbarco deve anche essere garantita assistenza:
Fonte: https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/negato- imbarco
Nel caso in cui l’imbarco sul volo venga negato da compagnie aeree non comunitarie in partenza da un Paese non comunitario, anche con destinazione un Paese dell’UE.
In questo caso, non è possibile avvalersi delle tutele derivanti dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04.
Le cancellazioni del volo può essere un evento molto stressante, ma secondo l'ENAC, l'agenzia per la sicurezza aerea dell'Unione Europea, c'è un modo giusto e un modo sbagliato di cancellare un volo.
Se un volo viene cancellato meno di 14 giorni prima della partenza, la compagnia aerea è tenuta a offrire un'alternativa o un rimborso completo.
Inoltre, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento fino a 600 euro in caso di tratta aerea extracomunitaria che copra una distanza pari o superiore ai 3500km.
Quindi, se il vostro volo viene cancellato, assicuratevi di verificare con l'ENAC quali sono i vostri diritti. La normativa comunitaria, infatti, prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).
Nello specifico, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a:
Il passeggero non ha diritto al risarcimento se:
Importante: le circostanze straordinarie sono eventi che non avrebbero potuto essere evitati anche se fossero state adottate tutte le misure ragionevoli.
Tali circostanze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni meteorologiche avverse, problemi tecnici dell'aeromobile e questioni politiche o di sicurezza.
Di seguito riportiamo le tabelle, presenti sul sito dell’ENAC, che riassumono i rimborsi previsti in caso di cancellazione del volo.
Per rimanere aggiornati sull’argomento, consultare il sito dell’ENAC al link -> https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/cancellazione-del-volo
Se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore, si può avere diritto ad alcune tutele previste dalla legge europea Reg. 261/2004, art. 6.
Secondo il regolamento dell'Unione Europea, in caso di ritardo prolungato del volo, passeggeri in partenza da un aeroporto dell'UE o in arrivo in un aeroporto dell'UE con una compagnia aerea con sede nell'UE possono aver diritto a:
Tuttavia, ci sono alcune circostanze in cui i passeggeri non hanno diritto a queste tutele, come ad esempio:
In caso di ritardo prolungato del volo, è importante conoscere i propri diritti in modo da poter fare una richiesta di risarcimento se necessario.
Per saperne di più, consultare il sito web dell’ENAC -> https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/ritardo-prolungato-del-volo
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta sezione) del 19 novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo del volo è stato stabilito, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo all'arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato.
Il diritto alla compensazione pecuniaria, però, viene meno se la compagnia aerea può dimostrare che il ritardo è avvenuto a causa di condizioni eccezionali, come scioperi, motivi di sicurezza o condizioni meteo avverse.
Può sembrare scontato, ma è bene ricordare che le compagnie aeree, in partenza dal territorio dell'Unione Europe, sono obbligate ad informare i passeggeri in caso di disservizi.
Nello specifico, da Regolamento europeo n. 261/2004 sono obbligate a informare i passeggeri dei loro diritti in caso di:
Inoltre, se viene negato l’imbarco, cancellato un volo o ritardato di almeno 2 ore, le compagnie devono informare i viaggiatori, con una comunicazione scritta, sia dei disservizi, sia delle forme di tutela previste.
Per rimanere aggiornati sull’argomento, visitare il sito dell’ENAC alla pagina -> https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/obbligo-di-informativa-da-parte-della-compagnia-aerea-in-caso-di
Sempre all’interno del sito dell’ENAC, potrete trovare tutte le fonti relative alla legislazione, nazionale e internazionale, in materia di disservizi nei confronti dei passeggeri.
Di seguito riportiamo un sintetico elenco:
Quando si parla di “Diritti dei passeggeri”, bisogna obbligatoriamente citare L’ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - l’Organismo che, in Italia, è responsabile della corretta applicazione del Regolamento comunitario n. 261/2004.
La materia in oggetto del regolamento è il disservizio nel trasporto aereo in casi come:
L’ENAC, inoltre, ha il potere di sanzionare i soggetti riconosciuti inadempienti.
Giorgia Alto
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